Tutti gli articoli di Lucia Coletta
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Domande part-time A.S. 2019-20
Entro il 15 marzo 2019 gli interessati potranno presentare la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’anno scolastico 2019/2020 oppure, viceversa, per richiedere esplicitamente il rientro a tempo pieno, se in part-time. Tale scadenza riguarda il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le domande vanno indirizzate al Dirigente scolastico della scuola di servizio. La scadenza del 15 marzo non riguarda chi si trova già in contratto di part-time perché la durata minima è due anni e, in assenza di diversa comunicazione, si intende prorogata per il biennio successivo. Eventuali richieste di rientro, inoltrate dopo un anno a regime di tempo parziale, possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici. Dalla presentazione della domanda sono esclusi i lavoratori che andranno ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro, per i quali sarà possibile l’attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale. È possibile avvalersi di quanto previsto dall’articolo 8 del DLgs 81/15 <www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legislativi/decreto-legislativo-81-del-15-giugno-2015-disciplina-organica-dei-contratti-di-lavoro-e-revisione-della-normativa-in-tema-di-mansioni.flc>: diritto al part-time con precedenza sia per il lavoratore affetto da patologia oncologica o cronico-degenerativa comportante ridotta capacità lavorativa, che per un lavoratore in assistenza al coniuge, al figlio o ai genitori affetti sempre da medesime gravi patologie. Nella domanda, vanno indicate la modalità di richiesta e cioè: part-time orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi) part-time verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno; per il solo personale ATA, inoltre, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno) part-time misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità). Va anche indicata la durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. Per i docenti della scuola secondaria di I e di II grado va garantita l’unicità dell’insegnamento, nel numero di ore richiesto per ciascuna classe come previsto dal piano orario degli ordinamenti. La normativa di riferimento ad oggi è il CCNL 29 novembre 2007 <www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/ccnl-scuola-2006-2009-e-sequenze-contrattuali-aggiornato-al-maggio-2012.flc>, articoli 39 e 58 confermati anche nel CCNL Istruzione e ricerca <www.flcgil.it/contratti/documenti/istruzione-e-ricerca/ccnl-istruzione-e-ricerca-2016-2018-del-19-aprile-2018.flc> siglato il 19 aprile 2018 ed il Decreto legislativo 81/15 <www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legislativi/decreto-legislativo-81-del-15-giugno-2015-disciplina-organica-dei-contratti-di-lavoro-e-revisione-della-normativa-in-tema-di-mansioni.flc>. (Salvatore Barbera – CGIL)